SOLFOSOL® M 25 Kg.
Soluzione acquosa di bisolfito di potassio. Permette di dosare l’anidride solforosa in modo facile e sicuro per l’operatore durante l’intero processo di vinificazione, dalla raccolta dell’uva all’imbottigliamento. Contenuto in anidride solforosa: 150 g/L.
SOLUZIONE ACQUOSA PURA DI BISOLFITO DI POTASSIO
COMPOSIZIONE
Soluzione acquosa di bisolfito di potassio contenente 150 g/L di SO2.
CARATTERISTICHE GENERALI
Aspetto: soluzione giallo tenue, con debole odore di anidride solforosa.
Soluzione acquosa pura di bisolfito di potassio con titolo in SO2 pari a 150 g/L.
APPLICAZIONI
SOLFOSOL® M è indicato per le aggiunte finali di anidride solforosa al vino, in particolare in caso di dosaggio automatico in linea prima dell'imbottigliamento.
DOSI
Il Regolamento (CE) N. 606/2009, allegato 1B, specifica i seguenti limiti, espressi come
SO2 totale: A. TENORE DI ANIDRIDE SOLFOROSA DEI VINI
Il tenore totale di anidride solforosa dei vini diversi dai vini spumanti e dai vini liquorosi non può superare, al momento dell’immissione al consumo umano diretto:
150 mg/l per i vini rossi;
200 mg/l per i vini bianchi e rosati.
Per i vini con un tenore di zuccheri, espresso dalla somma di glucosio e fruttosio, pari o superiore a 5 g/l, consultare l’allegato 1B del Regolamento (CE) N. 606/2009.
B. TENORE DI ANIDRIDE SOLFOROSA DEI VINI LIQUOROSI
Il tenore totale di anidride solforosa dei vini liquorosi non può superare, al momento dell’immissione al consumo umano diretto:
150 mg/l se il tenore di zuccheri è inferiore a 5 g/l;
200 mg/l se il tenore di zuccheri è pari o superiore a 5 g/l.
C. TENORE DI ANIDRIDE SOLFOROSA DEI VINI SPUMANTI
Il tenore totale di anidride solforosa dei vini spumanti non può superare, al momento dell’immissione al consumo umano diretto:
185 mg/l per tutte le categorie di vini spumanti di qualità;
235 mg/l per gli altri vini spumanti.
MODALITÀ D'USO
Impiegare il prodotto tal quale.
Prodotto conforme alle caratteristiche richieste da:
Codex Œnologique International
Regolamento (UE) N. 231/2012
Prodotto per uso enologico, secondo quanto previsto da:
Regolamento (CE) N. 606/2009